No ai bavagli: post a rete unificata
30 settembre 2011
Anche questo blog aderisce all’iniziativa promossa dal sito valigia blu.
Cosa prevede il comma 29 del ddl di riforma delle intercettazioni, sinteticamente definito comma ammazzablog?
Il comma 29 estende l’istituto della rettifica, previsto dalla legge sulla stampa, a tutti i “siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica”, e quindi potenzialmente a tutta la rete, fermo restando la necessità di chiarire meglio cosa si deve intendere per “sito” in sede di attuazione.
Cosa è la rettifica?
La rettifica è un istituto previsto per i giornali e le televisione, introdotto al fine di difendere i cittadini dallo strapotere di questi media e bilanciare le posizioni in gioco, in quanto nell’ipotesi di pubblicazione di immagini o di notizie in qualche modo ritenute dai cittadini lesive della loro dignità o contrarie a verità, questi potrebbero avere non poche difficoltà nell’ottenere la “correzione” di quelle notizie. La rettifica, quindi, obbliga i responsabili dei giornali a pubblicare gratuitamente le correzioni dei soggetti che si ritengono lesi.
Quali sono i termini per la pubblicazione della rettifica, e quali le conseguenze in caso di non pubblicazione?
La norma prevede che la rettifica vada pubblicata entro due giorni dalla richiesta (non dalla ricezione), e la richiesta può essere inviata con qualsiasi mezzo, anche una semplice mail. La pubblicazione deve avvenire con “le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono”, ma ad essa non possono essere aggiunti commenti. Nel caso di mancata pubblicazione nei termini scatta una sanzione fino a 12.500 euro. Il gestore del sito non può giustificare la mancata pubblicazione sostenendo di essere stato in vacanza o lontano dal blog per più di due giorni, non sono infatti previste esimenti per la mancata pubblicazione, al massimo si potrà impugnare la multa dinanzi ad un giudice dovendo però dimostrare la sussistenza di una situazione sopravvenuta non imputabile al gestore del sito.
Se io scrivo sul mio blog “Tizio è un ladro”, sono soggetto a rettifica anche se ho documentato il fatto, ad esempio con una sentenza di condanna per furto?
La rettifica prevista per i siti informatici è quella della legge sulla stampa, per la quale sono soggetti a rettifica tutte le informazioni, atti, pensieri ed affermazioni ritenute dai soggetti citati nella notizia “lesivi della loro dignità o contrari a verità”. Ciò vuol dire che il giudizio sulla assoggettabilità delle informazioni alla rettifica è esclusivamente demandato alla persona citata nella notizia, è quindi un criterio puramente soggettivo, ed è del tutto indifferente alla veridicità o meno della notizia pubblicata.
Posso chiedere la rettifica per notizie pubblicate da un sito che ritengo palesemente false?
E’ possibile chiedere la rettifica solo per le notizie riguardanti la propria persona, non per fatti riguardanti altri.
Chi è il soggetto obbligato a pubblicare la rettifica?
La rettifica nasce in relazione alla stampa o ai telegiornali, per i quali esiste sempre un direttore responsabile. Per i siti informatici non esiste una figura canonizzata di responsabile, per cui allo stato non è dato sapere chi sarà il soggetto obbligato alla rettifica. Si può ipotizzare che l’obbligo sia a carico del gestore del blog, o più probabilmente che debba stabilirsi caso per caso.
Sono soggetti a rettifica anche i commenti?
Un commento non è tecnicamente un sito informatico, inoltre il commento è opera di un terzo rispetto all’estensore della notizia, per cui sorgerebbe anche il problema della possibilità di comunicare col commentatore. A meno di non voler assoggettare il gestore del sito ad una responsabilità oggettiva relativamente a scritti altrui, probabilmente il commento (e contenuti similari) non dovrebbe essere soggetto a rettifica.
Qui l’articolo completo
@valigia blu – riproduzione consigliata
8 commenti
I commenti sono chiusi.
Interessante, ma quasi intema Halloweenesco…fa paura!
Cosa succede se io scrivo qualcosa che viene ritienuto da rettificare? Non vivo in Italia e sono (quasi) cittadina americana… la legge italiana mi fa un baffo… o no?
Sono curiosa…
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Esatto, una cosa da farsa…
Comunque tu come cittadina italiana credo sia obbligata a rispettare questa stupidata anche se dubito che google si prenda la briga di oscurarti il blog…
—Alex
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Ma il web, la rete, non e’ “territorio italiano”, quindi se io infrango una legge solo italiana e sono fisicamente in territorio non italiano, l’Italia non dovrebbe avere nessuna giurisdizione… non capisco come la legge di un paese possa valicare i confini, se nel paese dove viene “infranta” una legge di tale paese non ha nessuna legge simile…
Davvero, una cosa assurda… evviva il first amendment!
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Boh guarda, non vorrei sbagliare ma credo che i cittadini Italiani siano soggetti alle leggi Italiane anche se residenti all’estero. Magari però sbaglio!
—Alex
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Penso tu sia corretto, pero’ immagina che io sia in un paese dove, ad esempio, utilizzare sostanze stupefacenti sia legale, e in Italia non lo sia: cosa fanno, mi arrestano perche’ ho infranto una legge italiana in una ltro paese? Oppure ad esempio, se a Las Vegas vado con un prostituta (ok, un prostituto…), oppure se faccio la prostituta a Las Vegas, posso essere arrestata dalle forze dell’ordine italiane ?
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Ovviamente nessun procuratore della Repubblica ti incriminerebbe ma mi resta il dubbio. Tra l’altro lo sai bene, chi tocca il nano pecca di “lesa maestà”… 😦
Non escluderei eccessi di zelo…
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Alla fine pare siano stati esclusi i blog dal dovere di rettifica, almeno questo!
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Magra, magrissima consolazione!
L’informazione che conta, quella di alto livello e qualità, tipo il giornalismo investigativo di D’Avanzo o Gatti, non si fa attraverso i blog.
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